Art. 1.

      1. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 216. - (Bancarotta fraudolenta patrimoniale). - È punito con la reclusione da uno a tre anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, ha disposto, con uno o più atti, in tutto o in parte, dei propri beni in modo idoneo a sottrarli alla garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.
      La stessa pena si applica all'imprenditore, se è dichiarato fallito, che, versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e attuale pericolo di insolvenza, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti in modo idoneo a diminuire la garanzia dei creditori e con l'intenzione di recare loro pregiudizio.
      Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta, per la durata di sette anni, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità, per la stessa durata, di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa».